Il Vino

Classificazione dei Vini

Il vino nella Dieta Mediterranea | In vino veritas, in aqua sanitas

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La Classificazione dei Vini consiste nel dividere in classi i vini sulla base di una serie di regole imposte da un “Disciplinare” che stabilisce quali vitigni e in che proporzione possono essere utilizzati per produrre un determinato vino. Parte fondamentale è costituita dal territorio, che determina le zone di produzione più vocate, e le regole di produzione delle uve.

I Vini italiani si suddividono in 4 categorie:

  1. Vini da Tavola. Sono vini che non hanno alcuna indicazione geografica e in tal senso possono essere prodotti anche con uve prodotte in zone di produzione diverse. Ovviamente, essendo privi di una chiara identità, rientrano nella genericità produttiva che, tuttavia, non è sinonimo di bassa qualità. In etichetta non è possibile indicare i vitigni con i quali sono prodotti, né tantomeno l’annata. Possono essere immessi al consumo sfusi, in damigiane o in vari tipi di contenitori.
  2. Vini I.G.T. “Indicazione Geografica Tipica”. Sono vini caratterizzati dall’indicazione geografica dell’area produttiva e devono essere ottenuti da uve raccolte nella zona menzionata per almeno l’85%. In etichetta i vitigni possono essere menzionati ma non è obbligatorio. Possono essere immessi al consumo sfusi o in damigiana.
  3. Vini D.O.C. “Denominazione di Origine Controllata”. Sono vini prodotti in Vigneti iscritti all’albo di una zona ben definita e, in tal senso, è stabilita una resa di produzione per ettaro, i vitigni impiegati, il grado alcolico e l’affinamento. Prima di essere messo in commercio, un Vino DOC deve essere sottoposto ad un’analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico esperto dalle Camere di Commercio. In genere vengono confezionati in bottiglia, ma possono essere venduti anche sfusi o in damigiane.
  4. Vini D.O.C.G. “Denominazione di Origine Controllata e Garantita”. Sono Vini di Qualità Superiore rispetto ai Vini D.O.C., in quanto sottoposti a rigidi disciplinari. Prima dell’imbottigliamento vengono sottoposti ad un’analisi chimico-fisica e ad una degustazione. Successivamente, sulle bottiglie, potranno essere apposte delle “fascette” di Stato in carta, applicate sul collo delle bottiglie o sul tappo. Un vino potrà essere riconosciuto D.O.C.G. solo dopo aver ottenuto almeno per 5 anni consecutivi il riconoscimento di vino D.O.C.

Relativamente alla classificazione dei vini richiamata dal Regolamento europeo CE 479/2008, si stabilisce che a partire dalla campagna vitinicola 2009/2010, i vini comunitari devono essere classificati nelle seguenti tipologie:

  • Vini a Denominazione di Origine: vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico, identificati come DOP E IGP, sono prodotti in regioni determinate dall’Unione Europea e sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione.
  • Vini Senza Denominazione di Origine: vini che non vantano un o specifico legame con il territorio geografico e che sono corrispondenti, prima della riforma, ai Vini da Tavola; sono prodotti nell’Unione Europea e non sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione.

Classificazione dei Vini per tipologia

  • Vino Spumante: Come da disciplinare, si identifica come Vino Spumante “Il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve, di vino, caratterizzato all’apertura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato a 20° in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione non inferiore a 3 bar, dovuta all’anidride carbonica e per il quale il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvée) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 8.5% vol.”

Nella produzione degli spumanti esistonodue tipologie principali:

  • Metodo Classico (o metodo Champenoise) – in questo caso il processo di rifermentazione si svolge in bottiglia.
  • Metodo Charmat (o Martinotti) – in questo caso il processo di rifermentazione viene svolto in autoclave.

I vini spumanti, qualunque sia il metodo specifico di produzione, possono essere classificati per il loro residuo zuccherino. In base a tale caratteristica, troviamo gli spumanti:

  • Pas dosè: residuo zuccherino < 1 g/l
  • Brut Nature: < 3 g/l
  • Extra Brut: < 6 g/l
  • Brut: < 15 6 g/l
  • Extra Dry: 12-20 g/l
  • Sec, Secco o Dry: 18-35 g/l
  • Demi-sec o abboccato: 33-35 g/l
  • Dolce o Doux: > 50 g/l

Per quanto riguarda i vini spumanti abbiamo anche due ulteriori specifiche distinzioni:

  • Satèn – un termine applicato unicamente ai Franciacorta realizzati con sole uve di Chardonnay o in assemblaggio con il Pinot Bianco, per un massimo del 50% del blend. Sono spumanti con una pressione interna alla bottiglia inferiore ai 5 bar.
  • Blanc de Blancs – termine che si applica agli spumanti – generalmente Metodo Classico – ottenuti da sole uve a bacca bianca.
  • Blanc de Noirs – si tratta di spumanti ottenuti da vini base realizzati attraverso una vinificazione in bianco di uve a bacca rossa.
  • Rosé – vini spumanti, sia Metodo Classico che Charmat, ottenuti da un blend di vini realizzati da uve a bacca bianca e con uve a bacca rossa.
  • Vino Frizzante: La differenza tra vino spumante e vino frizzante sta nella pressione del vino che, in quest’ultimo caso, deve sempre essere compresa tra 1 e 2,5 bar. Sia nei vini spumanti che nei vini frizzanti naturali, il perlage si forma in maniera naturale, tramite il processo di rifermentazione. Dal punto di vista gustativo la minor pressione nei vini frizzanti provoca una minor percezione delle bollicine, che saranno quindi meno pungenti al nostro palato.

Come per gli spumanti, anche per i vini frizzanti troviamo una suddivisione in base al residuo zuccherino:

  • Frizzante Secco – da 0 a 15 g/l
  • Frizzante Semisecco, abboccato da 12 a 35 g/l
  • Amabile – da 30 a 50 grammi g/l
  • Dolce superiore – oltre i 45 grammi g/l
  • Vino Bianco: Il Vino Bianco è il prodotto della vinificazione di uve a bacca rossa o a bacca bianca senza la macerazione delle bucce a contatto con il mosto: un processo definito proprio come “vinificazione in bianco”, in cui la parte liquida del mosto viene separata dalla parte solida, formata da bucce e vinaccioli. Nella realizzazione dei vini bianchi è permessa solo una breve macerazione prefermentativa delle componenti solide, prima di procedere alla vinificazione.
  • Vino Rosso: Ciò che distingue il vino rosso dal vino bianco è la vinificazione in rosso delle uve, sempre a bacca rossa, vale a dire con una macerazione del mosto a contatto con le bucce, ricche di antociani, cioè polifenoli responsabili del colore del vino.
  • Vino Rosato: Il Vino Rosato può essere frutto di due procedimenti diversi: il più usato prevede una breve macerazione delle vinacce a contatto con la parte liquida del mosto. In questo caso ci sarà una piccola cessione di colore dalle bucce al mosto, che varierà in base al tempo di macerazione. Altro metodo è quello di utilizzare uve a bacca bianca insieme ad uve a bacca nera poco pigmentate e magari povere di tannini.

 Attenzione: non si può ottenere vino rosato mescolando vino rosso con vino bianco!

Classificazione dei Vini per Denominazione
Il sistema di denominazioni italiano rappresenta una scala gerarchica che non è sempre indice di qualità quanto piuttosto di rigore nel disciplinare da seguire nella produzione di un dato vino. E’ una classificazione dei vini regolamentata dalla legge italiana che li divide in:

  • DOCG (anche DOP)[1]: Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Sono i vini al vertice della piramide qualtatita e sono quelli con il disciplinare di produzione più rigoroso e controllato. Si effettua per questi vini anche un’analisi qualitativa chimica ed oraganolettica anche dopo l’imbottigliamento del prodotto finito. Solo dopo aver passato questo doppio esame i vini DOCG ricevono la relativa fascetta e possono essere quindi commercializzati. In questa categoria rientrano anche le DOCG con specifica sottozona che identificano prodotti di maggiore qualità, con regole di produzione ancora più rigide.

  • DOC (anche DOP): Vini a Denominazione di Origine Controllata

Sono al secondo gradino della piramide qualitativa e hanno regole leggermente meno rigide rispetto ai vini DOCG. Seguono tuttavia un preciso disciplinare di produzione e prevedono menzioni geografiche aggiuntive, in base alla provenienza delle uve, come ad esempio l’indicazione di un comune specifico, di una frazione, di un podere o di una vigna.

  • IGT (anche IGP): La produzione di questi vini è regolata da un disciplinare che abbraccia un ampio territorio di produzione e può menzionare il tipo di vitigno impiegato. Sono chiamati anche Vin de Pays in Valle d’Aosta, Landwein in Alto Adige e Deželma Oznake per gli IGT o IGP prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

Per questi vini, di vasta produzione territoriale, non sono previste le indicazioni di sottozona.

  • Vini Varietali: Sono vini, bianchi e rossi, per cui non viene specificata la denominazione territoriale ma che prevedono la menzione della tipologia delle uve impiegate e dell’annata.
  • Vini da Tavola o Generici: A questo gruppo appartengono vini generici senza una specifica denominazione di origine, di cui può essere indicato il vitigno o la tipologia (vino rosso, bianco, rosato). Non seguono uno specifico disciplinare di produzione, dettato dalla legge.

Le Distinzioni Classico, Riserva, Superiore, Novello e Passito
Questi termini fanno parte della classificazione italiana relativa ai vini DOP e IGP e rappresentano un’ulteriore distinzione in merito al territorio di produzione, al tenore alcolico e alle procedure di realizzazione del prodotto finito.

  • Classico: I vini caratterizzati dalla dicitura “Classico” sono DOCG e DOC con un’origine territoriale più specifica, d’importanza storica, con una regolamentazione autonoma, anche nell’ambito della denominazione principale di appartenenza.
  • Riserva: I vini che riportano la dicitura “Riserva” sono sempre vini DOC o DOCG che hanno svolto un periodo di maturazione, comprensivo dell’affinamento, non inferiore ai due anni, per i vini rossi, e di minimo un anno per i vini bianchi. Anche gli spumanti possono qualificarsi come riserve: per i metodi Charmat è necessario un anno di invecchiamento, mentre ne servono tre per quelli realizzati con il Metodo Classico di rifermentazione in bottiglia.
  • Superiore: I vini che riportano la dicitura “Superiore” sono vini DOC e DOCG in possesso delle seguenti caratteristiche:
    • un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5% Vol.
    • un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5% Vol.

Inoltre, il loro disciplinare di produzione è più restrittivo e prevede una resa per ettaro inferiore di almeno il 10% rispetto a quella destinata alla produzione di vino non “superiore”.

L’accezione superiore non può essere attribuita a vini riserva e al Novello.

  • Novello: La menzione “Novello” è attribuibile ai vini DOP e IGP, frizzanti e tranquilli. Un vino, per essere classificato come Novello, deve essere messo in commercio dalle ore 0:01 del giorno 6 del mese di Novembre, dell’anno di vendemmia delle uve. Il vino Novello non può essere imbottigliato dopo il 31 Dicembre dell’anno di raccolta e deve contenere almeno il 30% di vino ottenuto tramite macerazione carbonica di uva intera. Questo tipo di vino deve avere un titolo alcolometrico minimo di 11% e un residuo zuccherino non superiore ai 10 g/l. L’etichetta del Vino Novello deve obbligatoriamente indicare l’annata di produzione.
  • Passito: La tipologia passito è attribuibile ai vini DOCG, DOC e IGT fermi, realizzati dalla fermentazione di uve, bianche e rosse, stramature e/o sottoposte ad appassimento rale o in appositi ambienti condizionati.

[1] Con l’entrata in vigore del regolamento della comunità europea n. 479 del 2008, a livello nazionale e internazionale, i vini DOCG e DOC possono anche essere classificati in etichetta come DOP e gli IGT come IGP.

Redazione amaperbene.it

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